Art. 8.
(Materiale informativo e didattico).

      1. Il materiale informativo riguardante i prodotti disciplinati dalla presente legge deve fornire precise informazioni su:

          a) i benefìci e la superiorità dell'allattamento al seno esclusivo fino a sei mesi di età, e continuato con integrazione di alimenti sicuri e appropriati fino a due anni di età od oltre;

          b) gli orientamenti per un'adeguata alimentazione della gestante e della nutrice, con enfasi sulla preparazione per l'inizio e per il mantenimento dell'allattamento fino a due anni di età od oltre;

          c) gli eventuali effetti negativi per l'allattamento al seno derivanti dall'introduzione di sostituti del latte materno e dall'uso di biberon, tettarelle e succhiotti;

          d) la difficile reversibilità della decisione di non allattare al seno;

          e) la corretta utilizzazione degli alimenti per lattanti.

      2. Le informazioni fornite al personale medico professionale da parte dei produttori devono essere costituite da materiale

 

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tecnico-scientifico concreto, tale da non fare intendere o avvalorare la tesi che la nutrizione artificiale sia uguale o equivalente all'allattamento al seno e devono in ogni caso conformarsi alle prescrizioni di cui all'articolo 6, commi 4, 5, 6, 7 e 8.
      3. Il materiale informativo di cui ai commi 1 e 2, qualora contenga informazioni sull'impiego di sostituti del latte materno, biberon o tettarelle, non deve riportare alcuna immagine che possa idealizzare l'impiego di tali alimenti e utensili e deve, altresì, fornire informazioni su:

          a) le conseguenze sociali e finanziarie della utilizzazione dei sostituti del latte materno e dei mezzi necessari alla loro somministrazione individuati nei biberon e nelle tettarelle;

          b) i rischi derivanti alla salute dei soggetti interessati dall'utilizzazione non appropriata dei sostituti del latte materno.

      4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono regolamentate le modalità della diffusione di materiale informativo e didattico e del controllo delle informazioni corrette e adeguate sull'alimentazione dei lattanti e dei bambini, destinate alle famiglie e a tutti gli operatori interessati nello specifico settore.
      5. Le forniture gratuite di attrezzature, di materiale didattico o di materiale informativo, destinate a istituzioni o ad altre organizzazioni preposte alla nascita e alla cura del lattante, sono ammesse soltanto su specifica richiesta scritta da parte della direzione sanitaria e approvate dal competente organo dell'azienda sanitaria locale. Tali attrezzature o materiali possono essere contrassegnati con il nome o con la ragione sociale o il marchio dell'impresa donatrice, e non possono contenere, in nessun caso, riferimenti a determinate marche di alimenti per lattanti.
      6. Non sono ammesse le forniture gratuite o a prezzo ridotto di sostituti del latte materno, biberon e tettarelle a strutture sanitarie. Le quantità di sostituti del latte materno strettamente necessarie, da commisurare sulla media dei neonati che

 

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non possono essere allattati al seno, devono essere acquisite in condizioni di correttezza e trasparenza, al pari delle altre forniture di beni necessari. Sono altresì proibite le donazioni di sostituti del latte materno, biberon e tettarelle a famiglie indigenti. L'aiuto in tali situazioni deve consistere in interventi adeguati di sostegno all'allattamento materno.