1. Il materiale informativo riguardante i prodotti disciplinati dalla presente legge deve fornire precise informazioni su:
a) i benefìci e la superiorità dell'allattamento al seno esclusivo fino a sei mesi di età, e continuato con integrazione di alimenti sicuri e appropriati fino a due anni di età od oltre;
b) gli orientamenti per un'adeguata alimentazione della gestante e della nutrice, con enfasi sulla preparazione per l'inizio e per il mantenimento dell'allattamento fino a due anni di età od oltre;
c) gli eventuali effetti negativi per l'allattamento al seno derivanti dall'introduzione di sostituti del latte materno e dall'uso di biberon, tettarelle e succhiotti;
d) la difficile reversibilità della decisione di non allattare al seno;
e) la corretta utilizzazione degli alimenti per lattanti.
2. Le informazioni fornite al personale medico professionale da parte dei produttori devono essere costituite da materiale
a) le conseguenze sociali e finanziarie della utilizzazione dei sostituti del latte materno e dei mezzi necessari alla loro somministrazione individuati nei biberon e nelle tettarelle;
b) i rischi derivanti alla salute dei soggetti interessati dall'utilizzazione non appropriata dei sostituti del latte materno.
4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono regolamentate le modalità della diffusione di materiale informativo e didattico e del controllo delle informazioni corrette e adeguate sull'alimentazione dei lattanti e dei bambini, destinate alle famiglie e a tutti gli operatori interessati nello specifico settore.
5. Le forniture gratuite di attrezzature, di materiale didattico o di materiale informativo, destinate a istituzioni o ad altre organizzazioni preposte alla nascita e alla cura del lattante, sono ammesse soltanto su specifica richiesta scritta da parte della direzione sanitaria e approvate dal competente organo dell'azienda sanitaria locale. Tali attrezzature o materiali possono essere contrassegnati con il nome o con la ragione sociale o il marchio dell'impresa donatrice, e non possono contenere, in nessun caso, riferimenti a determinate marche di alimenti per lattanti.
6. Non sono ammesse le forniture gratuite o a prezzo ridotto di sostituti del latte materno, biberon e tettarelle a strutture sanitarie. Le quantità di sostituti del latte materno strettamente necessarie, da commisurare sulla media dei neonati che